Il procedimento abilitativo implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale).
In questo quadro, il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, dovendo la Commissione, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici.
È ben possibile per l’interessato contestare – oltre al mancato rispetto delle garanzie formali e procedimentali e agli indici di eccesso di potere, anche – il contenuto tecnico-discrezionale del giudizio di valore espresso dalla Commissione, ma in tal caso lo stesso deve accollarsi l’onere di dimostrare che detto giudizio risulta scientificamente del tutto inattendibile
Fino a quando invece si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, non può obliterare la posizione espressa dall’organo statale appositamente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato
È legittimo il giudizio della commissione che neghi l’abilitazione sul presupposto della mancanza dei canoni di originalità e innovatività delle pubblicazioni non sembrando, in particolare per idoneità relative a professore di prima fascia, possa prescindersi, salvo casi del tutto eccezionali, dall’accertamento di aspetti originali e innovativi (nel senso di contribuire al progresso della ricerca) nella produzione del candidato.
La richiesta di applicazione di un parametro meno severo rispetto a quello adoperato dalla Commissione non può essere accolta: pur trattandosi certamente di una abilitazione e non di un concorso, lo standard di giudizio imposto dalla legge è particolarmente significativo, anche sotto il profilo del necessario riscontro di originalità e innovatività nelle pubblicazioni.