Nell’ambito di una procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, qualora gli indicatori “oggettivi” della qualità scientifica delle pubblicazioni del candidato superino abbondantemente gli indicatori richiesti dalle norme applicabili e qualora si tratti di richieste di abilitazione per la seconda fascia, il giudizio negativo della Commissione sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche deve essere sufficientemente argomentato e deve riguardare puntualmente tutte le pubblicazioni presentate dal candidato.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO