Nell’ambito di una procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, il ricorso al parere pro veritate di un esperto con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori che gli stessi, invece, rappresentano né li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto. E’ pertanto fondato il giudizio di diniego dell’abilitazione scientifica nell’ambito del quale la Commissione, nell’esercizio delle proprie specifiche competenze valutative, risulta aver proceduto all’esame delle singole pubblicazioni, di volta in volta sottolineando le ritenute carenze e ogni volta dando conto del parere dell’esperto nonché argomentando in ordine al dissenso rispetto a questo manifestato.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO