La motivazione del giudizio appare descrivere le ragioni che hanno condotto la Commissione a pervenire all’esito negativo, in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016. Nel caso in cui i giudizi individuali della maggioranza dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale, il ricorso deve essere rigettato.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO