La motivazione del giudizio appare descrivere le ragioni che hanno condotto la Commissione a pervenire all’esito negativo, in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016. Nel caso in cui i giudizi individuali della maggioranza dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale, il ricorso deve essere rigettato.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO