L’abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano:
1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica);
2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine
3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.
L’art. 16, co. 3, lett. i), della legge n. 240/2010 garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale , solo laddove ad esso facciano riferimento almeno dieci professori ordinari.
La disposizione che prevede che la commissione possa acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati (obbligata nel caso in cui nessuno dei componenti appartenga allo specifico settore disciplinare del candidato) è volta a garantire ai candidati una valutazione completa ed esaustiva delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 120/2016, che dovendo essere condotta seguendo i criteri predeterminati dall’art. 4 del medesimo decreto, non può non essere effettuata se non da soggetti esperti dello specifico settore disciplinare.