Deve ritenersi illegittimo il giudizio per l’abilitazione scientifica nazionale che si fonda esclusivamente sull’«allocazione bassa nell’ambito del panorama scientifico mondiale per il settore» delle riviste scientifiche su cui sono edite le pubblicazioni presentate, posto che si tratta di un parametro privo di base normativa.
Deve ritenersi illegittimo, per carenza di motivazione, il giudizio per l’abilitazione scientifica nazionale sulla scarsa qualità della produzione scientifica che collide con dati di carattere obiettivo, come l’impact factor, il carattere internazionale della rivista, la peer review. Nonostante, sia incontestato il carattere discrezionale della valutazione qualitativa, la collocazione editoriale delle riviste, ai sensi del citato art. 4 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, costituisce criterio di valutazione della produzione scientifica. Inoltre, il fatto che il candidato possegga i valori-soglia per la prima fascia costituisce una base obiettiva di misurazione della qualità della ricerca scientifica del candidato all’abilitazione nazionale alle funzioni di docente universitario di seconda fascia. Quindi, la circostanza che il giudizio qualitativo sia stato negativo anche sotto il profilo in questione risulta ancora una volta non supportato da una motivazione adeguata.