Le norme in tema di incompatibilità in ambito di concorsi universitari rappresentano una applicazione del principio d’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa in genere (cfr. art. 1 l. 241/90) e delle procedure concorsuali in specie, nelle quali, a fortiori, la parità di trattamento fra candidati e (con esso quale metro esclusivo di giudizio) il criterio meritocratico sono null’altro che portato pragmatico-applicativo dell’art. 97 Cost. L’adozione di una tale lettura, ha ispirato il rigoroso orientamento del Consiglio, in materia di incompatibilità, che ha esteso il suo sindacato a vicende coinvolgenti i rapporti more uxorio o anche il rapporto di coniugio. Nel caso in esame il Collegio di giudici adito ritiene che nessuna incompatibilità, anche per motivi di mera opportunità sussista, in assenza di ulteriori allegazioni del ricorrente, per il fatto solo che lo stesso Commissario riesamini, a distanza di anni e a produzione scientifica variata, candidati che siano stati in passato già sottoposti alla sua valutazione.
Il procedimento abilitativo implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale). In questo quadro, il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, dovendo la commissione di concorso, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici.
Tenuto anche conto dell’autonomia funzionale delle Amministrazioni, il giudice è chiamato a verificare in sede di sindacato sul giudizio espresso se l’opzione prescelta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto. L’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.). È ben possibile per il ricorrente contestarlo – oltre al mancato rispetto delle garanzie formali e procedimentali e agli indici di eccesso di potere, anche – nel contenuto tecnico-discrezionale del giudizio di valore espresso dalla Commissione, ma in tal caso lo stesso deve accollarsi l’onere di dimostrare che lo stesso sia scientificamente del tutto inattendibile. Fino a quando invece si fronteggiano soltanto ‘opinioni’ divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato”.
Il superamento delle soglie previste dalla legge per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ha la funzione di verificare che, sotto il profilo meramente quantitativo, il candidato abbia dei requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione da parte della Commissione, ma nulla dice circa la qualità intrinseca di quelle pubblicazioni (se non su aspetti come la sede della pubblicazione) che è demandata alla giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice. Del resto, se la Commissione dovesse limitarsi a verificare il superamento delle soglie, allora tutti coloro che quelle soglie superano dovrebbero aver diritto alla Abilitazione e l’ASN potrebbe diventare effetto di un procedimento meccanizzato.