L’art. 7 del d. m. n. 120 del 2016 prevede due fasi di valutazione: la prima è finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, che viene verificato con l’impiego di tre indicatori, per ciascuno dei quali è definito un valore soglia. Le soglie utili alla determinazione dell’impatto della produzione scientifica hanno la funzione di verificare che, almeno sotto il profilo quantitativo, il candidato abbia dei requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione qualitativa da parte della Commissione; la seconda si articola nella valutazione delle pubblicazioni dallo stesso allegate ex art. 7, D.M. 120/2016. Nell’ambito di tale seconda fase si esprime il giudizio di carattere qualitativo sull’intero profilo scientifico del candidato.
La censura secondo cui non sarebbero state valutate tutte le pubblicazioni è generica, essendo onere della ricorrente indicare quali specifiche pubblicazioni non sarebbero state valutate, considerando che il verbale ha fatto riferimento a specifiche pubblicazioni oggetto di valutazione.
Il giudizio amministrativo non è infatti la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari.
È legittimo il giudizio collegiale che rappresenti adeguata e convergente sintesi dei giudizi individuali – all’interno dei quali ciascuno dei Commissari si sofferma sui lavori della candidata, mettendone in evidenza aspetti positivi e negativi e consentendo di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione – i quali pervengono alle medesime conclusioni e riportano valutazioni sulle singole pubblicazioni pienamente coerenti con quanto poi esposto nel giudizio finale.
Non si richiede ai Commissari di esprimere nel proprio giudizio e in quello finale una valutazione completa, opera per opera, di tutte le pubblicazioni presentate dai candidati essendo sufficiente che dal giudizio emerga che vi è stata una previa attività di analisi dell’intero profilo del candidato e che la valutazione contenga in maniera, anche concisa, il riferimento ai profili che sorreggono sul piano motivazionale l’esito del giudizio.
Per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione è legittimo che il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assumendo ciò un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso.
L’Abilitazione scientifica nazionale ha natura non comparativa, così la complessità di giudizi che investono diversi aspetti della maturità professionale di ciascun candidato e che pertanto, in assenza di un’oggettiva equiparazione dei fatti valutati, non consentono il raffronto tra singoli profili estrapolati dal contesto più ampio dei giudizi formulati dalla Commissione.