Al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance è necessario che il danneggiato dimostri, anche se presuntivamente, ma sempre in base a circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza in concreto dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. Tale risarcimento può essere preteso indipendentemente dal grado di probabilità di realizzazione dell’evento.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 619 del 28.9.2023
RICERCATORE DI TIPO B – RIPARAMETRAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE – RIGETTO