Deve essere accolto il ricorso che censuri la mancata ottemperenza della sentenza, mediante la quale il Giudice aveva ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di proporre in favore del danneggiato il pagamento di una somma di denaro atitolo di risarcimento del danno, secondo i criteri illustrati dalla sentenzastessa, entro il termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, asssegnando al Ministero il termine di quaranta giorni, per concludere il procedimento di quantificazione delle somme – solamente iniziato – da offrire al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, secondo i criteri ivi indicati, eformalizzando la relativa offerta.
In ogni caso, non può trovare accogliemento la domanda di condanna della P.A. alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), in quanto in presenza di un inizio di esecuzione da parte della P.A., l’eventuale fissazione della c.d. astreinte si rivelerebbe non un rimedio sollecitatorio per evitare l’ulteriore protrarsi dell’inadempimento, ma uno strumento punitivo perl’inerzia passata.