Nella valutazione della maturità scientifica di ciascun candidato, la commissione di concorso deve operare un giudizio sul piano sintetico qualitativo e finale che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici, non assumendo di per sé valore il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici. In questo caso il giudice non è chiamato a sostituire la sua valutazione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, stante la mancanza di un parametro giuridico di valutazione. Neanche il superamento dei valori soglia può essere enfatizzato come se rappresentasse l’unico elemento certo ed indubitabile della valutazione.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO