Nella valutazione della maturità scientifica di ciascun candidato, la commissione di concorso deve operare un giudizio sul piano sintetico qualitativo e finale che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici, non assumendo di per sé valore il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici. In questo caso il giudice non è chiamato a sostituire la sua valutazione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, stante la mancanza di un parametro giuridico di valutazione. Neanche il superamento dei valori soglia può essere enfatizzato come se rappresentasse l’unico elemento certo ed indubitabile della valutazione.
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 19198 del 31.10.2024
PROFESSORE ASSOCIATO – EQUIPOLLENZA DEI TITOLI STRANIERI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – ACCOGLIMENTO