La sentenza in forma semplificata di cui all’art. 74 c.p.a., diversamente da quella di cui all’art. 60 c.p.a., non richiede il preventivo avviso alle parti, proprio in ragione del fatto che viene adottata all’esito di udienza pubblica.
In una procedura di carattere non comparativo come quella per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, la disparità di trattamento non può configurarsi, in quanto la valutazione di un candidato (anche se, in astratto, errata) non può incidere negativamente su quella di un altro. Peraltro, la disparità di trattamento può configurarsi soltanto in presenza di situazioni del tutto identiche, non potendosi ritenere tali quelle in cui solamente alcune pubblicazioni di un candidato siano in comune con quelle di un altro. Pertanto, deve ritenersi legittima la valutazione di una commissione per l’abilitazione scientifica nazionale che consideri di scarsa qualità la produzione scientifica di un candidato, laddove solo alcune pubblicazioni siano in comune con altro candidato rispetto al quale queste siano considerate di pregio, mentre tutte le altre siano state considerate di non adeguata qualità.