Il giudizio espresso all’unanimità dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale che sia incentrato sul fatto che il settore concorsuale esigeva il compimento di studi e ricerche di diritto costituzionale positivo, con una spiccata predilezione all’approfondimento di tematiche di attualità, anziché in modo pressoché esclusivo su tematiche di storia del diritto costituzionale, branca indiscutibilmente importante, ma attinente ad altro SSD, non può essere considerato affetto da profili di irragionevolezza o incongruità. Tale giudizio, piuttosto, testimonia che l’appellante è certamente uno studioso di alto profilo e le sue pubblicazioni hanno una rilevante collocazione editoriale, ma la sua produzione complessiva non mostra il possesso di quella maturità scientifica proprio del settore concorsuale di riferimento.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA