Nell’ambito di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice. In particolare, nessun vizio può derivare dal fatto che i vari commissari abbiano espresso giudizi sostanzialmente analoghi e che, sulla falsariga di tali giudizi, si sia, poi, espressa la commissione nel suo complesso. Inoltre, è sufficiente che dalla motivazione nella sua interezza emerga un momento di sintesi che, nella specie, essendosi l’unanimità dei componenti espressa negativamente, si risolve in un giudizio di non idoneità all’abilitazione.
Nell’ambito di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, l’attività di individuazione dei criteri di valutazione è frutto dell’ampia discrezionalità di cui è fornita la commissione valutatrice per lo svolgimento della propria funzione, ragion per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo non può entrare nel merito dell’azione amministrativa, dovendo limitarsi a rilevare la sussistenza di vizi ictu oculi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Pertanto, non può ritenersi irragionevole o illecita la scelta operata dalla commissione di ridurre a cinque anni l’arco temporale entro il quale dovevano essere tratte le pubblicazioni scientifiche utili per la verificazione della sussistenza delle mediane.