Nella valutazione delle pubblicazioni del candidato, nell’ambito del criterio “apporto individuale nei lavori in collaborazione”, la commissione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario deve valutare l’apporto del singolo candidato in relazione alla coerenza delle tematiche scientifiche, il numero di coautori, l’ordine degli autori e le eventuali dichiarazioni riportate a tal fine dagli autori all’interno della pubblicazione stessa e non piuttosto limitarsi a “contare” il numero di quelle in cui un singolo candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore. Pertanto, laddove la commissione, anziché procedere ad una valutazione dell’apporto individuale del candidato, si sia limitata a dare atto della sua collocazione numerica nell’elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione di fatto, senza alcun approfondimento istruttorio, il suo modus operandi non può considerarsi conforme alla disciplina normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO