Nella valutazione delle pubblicazioni del candidato, nell’ambito del criterio “apporto individuale nei lavori in collaborazione”, la commissione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario deve valutare l’apporto del singolo candidato in relazione alla coerenza delle tematiche scientifiche, il numero di coautori, l’ordine degli autori e le eventuali dichiarazioni riportate a tal fine dagli autori all’interno della pubblicazione stessa e non piuttosto limitarsi a “contare” il numero di quelle in cui un singolo candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore. Pertanto, laddove la commissione, anziché procedere ad una valutazione dell’apporto individuale del candidato, si sia limitata a dare atto della sua collocazione numerica nell’elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione di fatto, senza alcun approfondimento istruttorio, il suo modus operandi non può considerarsi conforme alla disciplina normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO